STATUTO
Art. 1. - E' costituita con sede legale a una associazione di categoria denominata Associazione Nazionale Operatori Pubblicità e Comunicazione – ANOPeC;
Art. 2. - L'associazione oltre alla sede nazionale potrà contare su sedi operative sparse sull’intero territorio dei paesi che fanno parte della Comunità Europea;
Art. 3. - La durata dell'associazione è indeterminata;
Art.4. - Scopo dell'associazione è quello di difendere in primo luogo gli interessi dei soci, e più in generale delle categoria legata al mondo della Pubblicità e della Comunicazione commerciale e non;
Art. 5. – La quota annuale è di € 200,00 per i soci ordinari e di € 1000,00 per i soci sostenitori. I primi potranno contare su tutti i servizi dell’associazione, i secondi potranno contare anche su servizi specifici. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso;
Art. 6. - I soci sono tenuti al rispetto del Codice deontologico legato al mondo della Comunicazione, ben sapendo che il linguaggio pubblicitario per sua natura è iperbolico, ma ciò non vuol dire che deve essere ingannevole, e tenendo presente che negli ultimi anni tanti divieti sono venuti meno a causa delle nuove tecnologie e delle fonti di comunicazione, come i social, e più in generale la rete. Inoltre le stesse categorie professionali oggi permettono ai loro associati di poter pubblicizzare i loro servizi;
Art. 7. - Gli organi dell'associazione sono:
- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
TITOLO II: I Soci
Art. 8. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa;
Art. 9. - Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;
3) pagare la quota sociale.
Art. 10. - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
Art. 11. - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
- d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 12. -Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.
TITOLO III: L'assemblea dei soci
Art. 13. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 15. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.
Art. 16. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 17. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.
Art. 18. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presidente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.
TITOLO IV: Il consiglio direttivo
Art. 19. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di due soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 20. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
- f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.
Art. 21. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 22. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.
Art. 23. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.
TITOLO V: Il patrimonio
Art. 24. - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- a) tasse di iscrizione;
- b) quote annuali di associazione;
- c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti, donazioni.
Art. 25. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
Art. 26 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.
Art. 27. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.